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I conguagli contributivi di fine anno 2004
A fine anno, per effetto dell'applicazione di particolari norme in materia contributiva
(quali quantificazione dell'esatto imponibile contributivo, applicazione delle
corrette aliquote contributive correlate all'imponibile ed esatta imputazione
all'anno di competenza di alcuni emolumenti variabili, situazioni legate a opzioni
del lavoratore, quale ad esempio bonus per il posticipo al pensionamento),possono
rendersi necessarie alcune operazioni di conguaglio. Le fattispecie che possono
determinare le predette operazioni di conguaglio sono(si veda Inps, circolare
23 dicembre 2003, n. 196, in Guida al Lavoro n. 2/2004, pag. 30):
- la decontribuzione delle retribuzioni variabili erogate nel corso del 2004;
- l'applicazione del massimale contributivo e pensionabile per i lavoratori assunti
successivamente al 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva alla
medesima data (per il 2004 pari a Euro 82.401,00);
- il superamento della prima fascia di retribuzione pensionabile (per il 2004
pari a Euro 37.883,00) ai fini dell'applicazione dell'aliquota Ivs aggiuntiva
1% a carico del lavoratore;
- la verifica dell'esatto ammontare esente delle liberalità e dei fringe
benefit;
- l'imputazione, per competenza, degli elementi variabili della retribuzione;
- dal 2004, si ritiene, anche i conguagli relativi al bonus versato al dipendente
che ha optato per il posticipo del pensionamento rinunciando all'accredito contributivo
(per esempio il contributo aggiuntivo Ivs 1% a carico dipendente non dovuto a
seguito delle operazioni di conguaglio e comunque corrisposto al lavoratore nei
mesi di novembre e/o dicembre - per queste situazioni l'Inps non ha ancora fornito
e necessarie istruzioni);
- una serie di situazioni legate ad altre particolari figure professionali, quali
ad esempio i dirigenti industria per quanto riguarda il Previndai.
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